STATUTO Società Italiana Buiatria
Aggiornamento 24 Novembre 2020
Premessa
La Società Italiana di Buiatria (S.I.B.) è un'associazione costituitasi a Bologna per iniziativa di 23 Veterinari Italiani, con lo scopo di riunire tutti coloro che si dedicano, nella ricerca e nella pratica, allo studio delle malattie dei bovini, di indire riunioni aventi per argomento le malattie stesse, per informare sui nuovi risultati di ricerche ed esperienze pratiche, discuterne su scala nazionale, promuovendo in questo modo scienza e pratica.
Alla luce dei radicali cambiamenti che si sono verificati nell'allevamento bovino tra gli anni '70 e '90, delle svariate specializzazioni professionali richieste a chi opera per la salute e l'allevamento dei bovini e dell'elevato numero di soci iscritti, nel pieno rispetto dei principi che hanno portato alla costituzione della Società, enunciati nell'Atto Costitutivo, si completa quanto previsto dallo Statuto originario, integrando e dettagliando meglio le procedure che regolano l'attività della Società.
Per maggiore praticità lo Statuto Originario viene abrogato e sostituito con il presente.
Titolo I
NORME GENERALI
Art. 1 Denominazione
La "Società Italiana Buiatria" (S.I.B.), in seguito chiamata SIB è una Associazione di Medici Veterinari costituitasi a Bologna il giorno 8 settembre 1968.
Art. 2 Sede
La SIB ha sede presso l’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Medicina Veterinaria, Via S. Costanzo 4, 06126 Perugia.
Art. 3 Emblema
La SIB adotta il seguente logo: un quadrato di colore granata con la testa stilizzata di un bovino sopra la scritta S.I.B.
Il logo può essere modificato nel corso di un’assemblea annuale, su proposta del Presidente, a maggioranza semplice dei Soci presenti.
Art. 4 Anno buiatrico
Le cariche sociali e l’anno finanziario decorrono dal 1 gennaio.
Art. 5 Adesioni
La SIB favorisce la collaborazione scientifica e tecnica con le società scientifiche specializzate ai fini del coordinamento delle singole attività.
Titolo II
STATUTO
Art. 6 Generalità
Il presente Statuto regola la vita associativa della SIB. Ad esso è tenuto a conformarsi ogni associato pena la decadenza
da Socio. Ogni modifica allo Statuto deve avvenire, pena nullità degli atti, secondo quanto previsto al Titolo XI. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme generali previste dalla vigente legislazione. Qualsiasi disposizione del presente Statuto in contrasto con inderogabili norme della legislazione nazionale è nulla.
Titolo III
FINALITA’ E OBIETTIVI
Art. 7 Finalità
La SIB è un’associazione senza scopo di lucro e ha la finalità di riunire tutti coloro che, nella ricerca e nella pratica, si interessano alla vita e all’allevamento dei bovini e dei bufalini, curandone le malattie, favorendone e proteggendone il benessere, occupandosi del miglioramento genetico e della selezione, tutelando la sanità, la salubrità e la qualità dei prodotti che da essi derivano lungo tutte le fasi che vanno dalla produzione alla commercializzazione, salvaguardando l’ambiente in cui essi vivono e la sicurezza alimentare. La SIB non ha tra le sue finalità quella della tutela sindacale dei suoi associati e non svolge comunque attività sindacale.
L’associazione, nonché i suoi legali rappresentanti, svolgono la propria attività in piena autonomia e indipendenza politica ed economica, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
Art. 8 Obiettivi
Sono obiettivi della SIB:
- stabilire legami tra i Soci e favorire gli scambi culturali e professionali fra quanti operano in buiatria;
- promuovere incontri di aggiornamento e qualificazione professionale dei Soci;
- diffondere nella pratica ogni conoscenza di interesse per i buiatri;
- promuovere la ricerca e divulgarne i risultati inerenti alla vita e all’allevamento dei bovini e dei bufalini, al loro benessere e alle malattie; alla selezione genetica, alla tutela della sanità, alla salubrità e alla qualità dei prodotti da essi derivati;
- migliorare le tecnologie di allevamento e di produzione dei bovini e dei bufalini;
- tutelare gli ambienti nei quali i bovini e i bufalini vivono;
- migliorare le tecnologie di utilizzazione degli alimenti e dei prodotti di origine bovina;
- operare a tutela della sanità pubblica e veterinaria;
- migliorare la efficacia, efficienza e redditività degli allevamenti di bovini e bufalini e delle aziende di utilizzazione e trasformazione dei prodotti da essi derivati.
Titolo IV
SOCI
Art. 9 Generalità
Possono essere Soci della SIB tutti coloro che sono in possesso della laurea in Medicina Veterinaria e che nella ricerca e nella pratica, si occupino dei bovini o bufalini o siano interessati ai problemi inerenti le malattie, la sanità, il benessere e l’allevamento degli stessi, l’utilizzo, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti da essi derivati, l’ambiente nel quale essi vivono.
I membri della SIB sono distinti in: Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari.
Per essere ammessi alla SIB in qualità di Socio Ordinario occorre presentare domanda di iscrizione, indirizzata al Presidente del Comitato Direttivo della SIB. L'iscrizione verrà ratificata alla prima riunione del Comitato Direttivo, successiva alla presentazione della domanda.
Art. 10 Soci Fondatori
Sono Soci Fondatori i Membri che hanno costituito la SIB.
Art. 11 Soci Ordinari
Sono Soci attivi quelli in possesso dei requisiti dello Statuto in regola con il pagamento delle quote annuali.
Art. 12 Soci Onorari
Sono Soci Onorari quelli ai quali, per particolari titoli di benemerenza acquisiti negli ambiti previsti tra le finalità e gli obiettivi della SIB, viene conferito tale stato, con voto dell’assemblea, su proposta del Comitato Direttivo o di almeno 30 soci. Sono esclusi dalla possibilità di nomina a Socio Onorario i soci attivi.
Art. 13 Perdita della qualità di Socio
La qualità di Socio si perde per:
a) dimissioni
b) per espulsione.
Art. 14 Sospensione
Qualora il Socio venga rinviato a giudizio per reato che contrasti con le finalità della Associazione e/o con la dignità dell’esercizio della professione di Medico Veterinario il Consiglio Direttivo deve sospenderlo fino alla conclusione del procedimento giudiziario con sentenza non più impugnabile. Ove vi sia assoluzione viene a cessare il provvedimento di sospensione. La sospensione non esonera il Socio dalla corresponsione della quota associativa.
Art. 15 Espulsione dalla SIB
Il Socio che:
- non corrisponda la quota associativa annuale;
- non osservi le norme dello Statuto;
- sia condannato in via definitiva per reato che contrasti con le finalità della Associazione e/o la dignità dell’esercizio della professione di Medico Veterinario;
viene espulso dalla SIB con provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo che deve darne comunicazione ai Soci.
Avverso il provvedimento di espulsione il Socio può ricorrere alla Assemblea dei Soci dandone comunicazione scritta al
Presidente della SIB entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di espulsione.
L’Assemblea, sentite le argomentazioni, delibera con maggioranza semplice dei Soci votanti.
Art. 16 Comunicazioni alla Segreteria
Il Socio deve tempestivamente comunicare alla Segreteria della SIB ogni variazione anagrafica.
Devono parimenti essere comunicate alla Segreteria tutte le notizie che possono interessare la vita della SIB.
Titolo V
ORGANI DELLA SIB
Art. 17 Generalità
Sono organi della SIB:
a) l’Assemblea dei Soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
Art. 18 Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’associazione.
All’Assemblea, se svolta nel corso del Congresso scientifico annuale o di altro incontro tecnico-scientifico, deve essere dedicato un periodo di tempo tale da permettere la più ampia discussione sui temi societari.
L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti in seconda convocazione regolarmente convocata.
Art. 19 Contenuto della convocazione
La convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci può avvenire tramite lettera di convocazione individuale o email spedita al recapito comunicato dal Socio alla Segreteria della SIB quindici giorni prima della data fissata.
La convocazione deve contenere:
- la relazione del Presidente e/o del Segretario e/o del Tesoriere;
- l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora della prima e seconda convocazione;
- l’indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, se previsto od opportuno;
- la scelta della sede del Congresso annuale per l’anno successivo;
- l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
- l’elenco delle relazioni e delle materie all’ordine del giorno;
- la determinazione della quota associativa;
- il verbale della precedente assemblea;
- la voce “varie ed eventuali”.
Gli associati possono essere chiamati a votare anche on line. Un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo potrà disciplinare le modalità di svolgimento delle votazioni on line.
Art. 20 Proposte di argomenti da porre all'ordine del giorno
È possibile per i Soci inserire all'Ordine del Giorno argomenti di particolare interesse per la Società.
La richiesta, sottoscritta da almeno 5 Soci, deve pervenire al Comitato Direttivo 2 mesi prima della data fissata per l'Assemblea, in modo da essere inserita all'ordine del giorno.
Nel caso in cui la richiesta non sia sottoscritta dal numero di Soci previsto e/o non avvenga nei termini previsti, ma comunque entro 24 ore dall'inizio dell'Assemblea, l'argomento potrà essere messo in discussione alla voce "varie" Nel caso di argomenti segnalati solo in corso dei lavori assembleari, essi potranno comunque essere discussi alla voce "eventuali", sempre che l'argomento rivesta particolare interesse per la Società e l'Assemblea si dichiari disposta a trattarlo.
Art. 21 Presidenza dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della SIB o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in subordine, dal Membro più anziano del Consiglio Direttivo.
Le funzioni di segretario sono esercitate dal Segretario della SIB o, in sua assenza o impedimento, su proposta del Presidente dell’Assemblea, da un segretario avente competenza per quella sola Assemblea.
Art. 22 Ordine dei lavori
Lo svolgimento dei lavori assembleari deve avvenire nel rispetto dell’ordine del giorno, con la seguente priorità temporale:
- approvazione del verbale della precedente Assemblea;
- relazione del Presidente e/o del segretario e/o del tesoriere;
- eventuale nomina della commissione elettorale e presentazione dei candidati alle elezioni al Consiglio Direttivo (nel caso in cui l'Assemblea sia coincidente con il rinnovo delle cariche sociali);
- approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo da pubblicarsi successivamente sul sito web dell’Associazione unitamente agli incarichi retribuiti;
- discussione di argomenti previsti all’ordine del giorno della convocazione;
- scelta della sede del Congresso annuale della SIB per l’anno successivo;
- determinazione della quota associativa;
- "varie";
- "eventuali".
Art. 23 Interventi
In corso di discussione tutti i Soci possono intervenire, sugli argomenti posti all’ordine del giorno, presentando richiesta scritta al Presidente dell'Assemblea, indicando al Segretario l’argomento e il motivo dell’intervento.
Il Presidente indicherà un limite massimo di tempo concesso per l'intervento e potrà togliere la parola a chi non rispettasse i tempi e i modi civili di una serena e costruttiva discussione.
Art. 24 Modalità delle votazioni e maggioranze
Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, salvo che per le elezioni alle cariche sociali, per argomenti che riguardino singole persone o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei presenti: in tal caso le votazioni sono fatte a scrutinio segreto.
Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza semplice dei Soci votanti salvo che lo Statuto non richieda una maggioranza diversa. Nel corso della Assemblea Annuale Ordinaria o Straordinaria dei Soci sono ritenuti validi, oltre a quelli espressi di persona, i voti per delega.
La delega, per essere valida, deve essere presentata o inviata per iscritto e contenere gli estremi del delegante, del Socio delegato, la data e il luogo dell’Assemblea regolarmente indetta e gli eventuali limiti della delega. In assenza di limiti, la delega si intende incondizionata. È ammessa la omissione degli estremi del Socio delegato qualora il Socio delegante trasmetta la delega a membri del Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo, qualora venga superato il limite individuale di deleghe previste, affidano le deleghe eccedenti al Segretario che provvede a distribuirle ai Soci in corso di Assemblea redigendo il relativo verbale di affidamento.
Ciascun Socio, compresi Presidente e membri del CD, non può essere portatore di più di tre deleghe.
Prima dell’inizio dell’Assemblea le deleghe devono essere depositate presso il Segretario della SIB che provvede a registrarle.
Qualora un Socio si presenti con un numero di deleghe superiore al limite previsto, dal Segretario vengono ritirate, a scelta del Socio, quelle eccedenti il numero previsto.
Non sono valide le deleghe dei Soci delegante e delegato che non siano in regola con il versamento delle quote sociali. Il segretario cessa le operazioni di accettazione, registrazione e distribuzione delle deleghe nel momento in cui il
Presidente dichiara aperta l’Assemblea.
Art. 25 Voto a scrutinio segreto in corso di assemblea
Qualora sia necessario procedere a votazioni a scrutinio segreto, il Presidente comunica all’Assemblea l’orario della votazione. A ciascun Socio presente viene distribuita dal Segretario una scheda che, all’ora o nel periodo di tempo stabiliti, verrà nominalmente depositata nell’urna dinanzi a Presidente e Segretario.
Si ritiene approvata la mozione che raccolga la maggioranza semplice dei voti validamente espressi (schede bianche comprese) tra quanti Soci hanno ritirato la scheda nel periodo che intercorre tra indizione della votazione da parte del Presidente e votazione stessa.
Per la votazione a scrutinio segreto non sono ammesse deleghe.
Qualora si rendesse necessario, l’Assemblea, su proposta del Presidente, stabilirà particolari o diverse condizioni procedurali alle quali attenersi per l’espletamento del voto a scrutinio segreto.
Art. 26 Assemblea straordinaria
Un'Assemblea straordinaria può essere convocata su iniziativa del Presidente, del Consiglio Direttivo o di 30 Soci che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo indicando gli argomenti da porre all’ordine del giorno, con convocazione inviata ai soci trenta giorni prima della data fissata, mediante posta o via mail o via telematica.
L’assemblea generale straordinaria con carattere d’urgenza potrà essere convocata con almeno 15 giorni di preavviso tramite mail o per via telematica..
Art. 27 Composizione del Comitato Direttivo
Il Consiglio Direttivo della SIB è composto da 7 membri tra i quali: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
Nel Consiglio Direttivo devono essere presenti almeno due Veterinari che esercitano attività libero professionale, due Veterinari Universitari e un rappresentante del SSN.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la partecipazione di metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice con voto palese, salvo che non venga richiesto da almeno due componenti il voto segreto.
È facoltà del Presidente invitare alle sedute del Consiglio Direttivo, in qualità di consulenti o relatori, Soci o consulenti per trattare questioni specifiche.
Art. 28 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea secondo le modalità previste dal presente Statuto e rimane in carica per un triennio.
Il mandato di ogni carica sociale dura tre anni. L’elezione delle cariche sociali avviene in base alle norme di cui al presente Statuto. Il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere non possono ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi. Viene eletto Presidente il membro del Comitato Direttivo che ottenga, a scrutinio segreto, il voto di almeno la metà più uno dei presenti.
Il Presidente neo eletto pone quindi in votazione, anche in modo palese, le restanti cariche sociali: Segretario, Tesoriere e Vicepresidente.
Nella elezione delle cariche suddette si deve rispettare il criterio della rappresentatività delle componenti buiatriche e della rotazione nelle cariche tra le componenti stesse.
Art. 29 Compiti del Comitato Direttivo
Il Consiglio Direttivo attua le decisioni dell’Assemblea e inoltre:
- convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria;
- fissa le date delle Assemblee e dei Congressi curandone lo svolgimento;
- delibera sulla ammissione dei nuovi Soci;
- formula l’ordine del giorno delle Assemblee;
- approva i bilanci preventivo e consuntivo, predisposti dal Tesoriere, da sottoporre all’Assemblea e, successivamente all’approvazione, ne cura la pubblicazione sul sito web della Società, unitamente agli incarichi retribuiti dall’Associazione”;
- provvede alla sostituzione dei Membri del Consiglio Direttivo dimissionari o decaduti;
- propone variazioni dello Statuto nei limiti fissati dallo Statuto stesso;
- gestisce tutte le problematiche inerenti assetto e attività della SIB quali previste dallo Statuto o affidate dalla Assemblea dei Soci;
- decide se avvalersi di prestazioni professionali e non, sia retribuite che gratuite di terzi;
- propone le quote annuali di iscrizione alla SIB da sottoporre all’Assemblea;
- dà esecuzione alle deliberazioni o a qualunque altro compito ad esso demandato.
Art. 30 Decadimento dei Membri del Comitato Direttivo
Decade dalla carica di Membro del Consiglio Direttivo della SIB il componente che si dimetta o che risulti assente per tre sedute consecutive alle riunioni regolarmente convocate.
Il componente decaduto viene sostituito come previsto al successivo Art. 46.
Il Consiglio Direttivo provvede alla eventuale ridistribuzione delle cariche al proprio interno tenendo conto della rappresentatività tra le componenti buiatriche. Il Socio della SIB che rivesta cariche in seno al Consiglio Direttivo non deve aver subito sentenze di condanna passate in giudizio in relazione all’attività della Società né può assumere cariche in Società, Enti od Organizzazioni che operino in contrasto con interessi e finalità statutari della SIB od in contrapposizione ad attività svolte dalla SIB. L’assunzione di tali cariche o l’aver subito sentenze di condanna passate in giudicato implica il decadimento da membro del Consiglio Direttivo deliberato dal Consiglio stesso a maggioranza di voti. Le cariche sociali non prevedono alcuna retribuzione.
Art. 31 Presidente
Il Presidente della SIB viene eletto, secondo le modalità previste dallo Statuto, dal Consiglio direttivo nel corso della
prima riunione.
Il Presidente eletto entra in carica all’inizio dell’anno buiatrico immediatamente successivo alla sua elezione.
Il Presidente:
- ha la rappresentanza legale della SIB;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura che Segreteria e Tesoreria assolvano i compiti loro affidati;
- redige la relazione tecnica, scientifica e finanziaria da sottoporre alla Assemblea;
- cura personalmente o attraverso un proprio delegato i rapporti con Società, Enti od Organizzazioni italiani ed esteri;
- a sua discrezione può affidare incarichi speciali ad altri Soci;
- esercita tutte le altre attribuzioni demandate al Presidente dallo Statuto, dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei Soci.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o, in subordine, dal membro più anziano
del Consiglio Direttivo.
Art. 32 Vicepresidente
Il Vicepresidente, eletto secondo le modalità previste dallo Statuto per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo e per l’attribuzione delle cariche sociali, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, svolgendo le funzioni attribuitegli dallo Statuto.
Art. 33 Tesoriere
Il Tesoriere è eletto secondo le modalità previste dallo Statuto per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo e per l’attribuzione delle cariche sociali.
Il tesoriere:
- provvede alla riscossione delle quote associative;
- custodisce e amministra secondo le indicazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo le somme riscosse;
- provvede all’accensione di conti correnti intestati alla SIB presso Istituti di Credito o Uffici postali;
- emette assegni sull’avere creditorio;
- dà disposizioni di pagamento o di credito a favore di terzi;
- provvede ad eseguire i pagamenti della SIB secondo le previsioni del bilancio e su indicazione del Presidente e/o del Consiglio Direttivo;
- redige i bilanci di previsione e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci.
Su proposta del Presidente, del Consiglio Direttivo o su istanza scritta rivolta al Presidente da parte di almeno 10 Soci, può essere posto in votazione nel corso della Assemblea annuale l’affidamento della Tesoreria a Società o Ente esterni
alla SIB. La proposta viene accolta se raggiunge il consenso della maggioranza semplice dei Soci presenti o rappresentati. In tale caso l’Assemblea definisce anche ruolo e modalità di nomina del Tesoriere.
Art. 34 Segretario
Il Segretario è eletto secondo le modalità previste dallo Statuto per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo e per l’attribuzione delle cariche sociali.
Il Segretario provvede a:
- redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- redigere i verbali delle assemblee;
- controllare e gestire le deleghe in ambito assembleare secondo quanto previsto dallo Statuto;
- curare le attività di segreteria;
- mantenere aggiornato l’archivio dei Soci;
- mantenere e curare l’archivio dei documenti relativo agli atti, agli organi, agli eventi e ai Soci della SIB.
Il Segretario, nella gestione degli atti e delle attività ad egli affidate dallo Statuto, può essere coadiuvato da un numero variabile di collaboratori, non necessariamente Soci, per i quali deve ottenere la autorizzazione preventiva del Presidente o del Consiglio Direttivo.
Il Segretario è comunque responsabile dell’operato dei collaboratori dei quali si avvale.
Art. 35 Segreteria
Su proposta del Presidente e/o del Consiglio Direttivo la segreteria organizzativa è presso la struttura designata dal CD in carica.
Può essere affidata l’attività a Società o Ente esterno alla SIB. In tal caso, le spese per la gestione della Segreteria, salvo che non venga diversamente stabilito dall’Assemblea, sono a carico della SIB e figurano nei bilanci annuali.
Titolo VI
COMITATI TECNICI E COORDINAMENTI DI AREA E DI PROGRAMMA
Art. 36 Comitati Tecnici, coordinamenti di area e di programma
Sulla base di esigenze correlate alla vita societaria e alle attività che per Statuto ad esse fanno capo, l’Assemblea dei Soci ha la facoltà di demandare al Consiglio Direttivo la stesura di un regolamento integrativo dello Statuto che definisca l’Istituzione di Comitati Tecnici e/o Coordinamenti di area e/o Coordinamenti di programma. Il regolamento deve prevederne composizione, compiti, termini operativi e mandato temporale così come le modalità di raccordo o integrazione con il Consiglio Direttivo.
Il regolamento relativo a ciascun comitato o coordinamento diviene esecutivo una volta approvato a maggioranza semplice nel corso di una Assemblea dei Soci.
Titolo VII
COLLEGIO DEI PAST PRESIDENT
Art. 37 Composizione e funzioni
I Past President della SIB costituiscono il Collegio dei Past President.
Tale collegio ha per scopo di valorizzare le esperienze acquisite da chi ha diretto la SIB. Esso ha funzioni consultive, su
richiesta del Presidente della SIB, del Consiglio Direttivo, della Assemblea dei Soci.
Deve essere sentito, con parere non vincolante, sulle questioni relative alle modifiche sostanziali e di struttura della SIB.
I membri del Collegio ricevono per conoscenza le comunicazioni del Consiglio Direttivo, i programmi, le convocazioni e i verbali inerenti la vita della SIB, anche nei rapporti esterni.
Il Collegio dei Past President può essere incaricato dal Consiglio Direttivo di fungere da Collegio dei Probi Viri.
Titolo VIII
ELEZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO
Art. 38 Commissione elettorale
Nel corso della Assemblea coincidente con il rinnovo delle cariche sociali, il Presidente pone all’ordine del giorno la nomina di una Commissione Elettorale composta da tre scrutatori.
La nomina della Commissione Elettorale avviene per voto palese su una proposta complessiva avanzata dal Presidente dell’Assemblea.
In caso di mancata approvazione da parte dell’Assemblea dei nominativi proposti dal Presidente, l’Assemblea designa direttamente per voto palese la composizione della commissione elettorale.
La Commissione Elettorale redige un verbale dei lavori svolti, sottoscritto dai tre Membri e depositato agli atti presso la Segreteria della SIB.
La Commissione nomina al suo interno un Segretario per la redazione del verbale dei lavori.
In caso di divergenze sulle decisioni adottate vale la decisione presa dalla maggioranza degli appartenenti alla Commissione elettorale.
Art. 39 Requisiti dei candidati
Sono eleggibili al Comitato Direttivo i Soci Fondatori e i Soci Ordinari regolarmente iscritti alla SIB.
Le candidature devono essere presentate per iscritto al Presidente o al vice-Presidente almeno 4 ore prima dell'inizio dell'Assemblea nell'ambito della quale sono state indette le elezioni.
Ogni Socio può presentare al massimo tre candidature.
Il Comitato Direttivo ha la facoltà di presentare un massimo di sette candidati che rappresentino in modo equo e proporzionale tutte le componenti in cui si articola la SIB. Anche in questo caso i candidati dovranno formalizzare la loro
accettazione alla candidatura.
A tutte le candidature dovrà essere allegato un breve curriculum che verrà letto durante l'Assemblea al momento della
presentazione dei candidati.
Art. 40 Votazioni
Il voto avviene per scrutino segreto.
In Assemblea verranno presentati i candidati per l'elezione alle cariche sociali e verrà data lettura da parte di uno dei
soci proponenti o di un membro del Consiglio Direttivo del Curriculum personale, indicando anche i nomi dei soci che
hanno proposto la candidatura.
I candidati devono essere presenti in Assemblea al momento della loro presentazione, pena l'esclusione della candidatura.
Al termine dell'Assemblea viene insediata la Commissione Elettorale di cui all'Art. 38 che procede alla distribuzione delle schede ai Soci regolarmente iscritti, stabilendo i criteri più opportuni per garantire il corretto svolgimento delle votazioni.
Il periodo entro il quale restano aperti i seggi viene indicato dal Presidente del Comitato Direttivo sulla base di criteri
stabiliti in ambito assembleare.
Hanno diritto di voto i Soci Ordinari e i Soci Fondatori.
Non saranno ammessi i voti assegnati a Soci non candidati in maniera ufficiale.
La votazione avverrà ponendo sulla scheda i nominativi che indichino in modo preciso e univoco i candidati prescelti.
Sono consentite al massimo 7 preferenze, in caso di un numero maggiore la scheda verrà annullata.
Vengono eletti nel Comitato Direttivo i primi due Veterinari liberi professionisti classificatisi, i primi due Universitari, un rappresentante del SSN e gli altri due candidati che, a prescindere dal settore in cui operano, hanno raccolto il maggior numero di consensi
Art. 41 Divieto di candidature ad altre cariche prima della fine del mandato
Il Socio della SIB che rivesta cariche in seno al Consiglio Direttivo non può assumere cariche in Società, Enti od Organizzazioni che operino in contrasto con interessi e finalità statutari della SIB o in contrapposizione a iniziative della
SIB.
L’assunzione di tali cariche ne implica il decadimento da membro del Consiglio Direttivo deliberato dal Consiglio stesso a maggioranza di voti.
Avverso il decadimento il socio può ricorrere all’Assemblea dei Soci che decide a maggioranza con voto palese.
Titolo IX
SOSTITUZIONE DELLE CARICHE
Art. 42 Sostituzione del Presidente
Vale quanto previsto all’Art. 31 del presente Statuto.
In caso di vacanza per qualunque motivo della carica di Presidente, il Comitato Direttivo procede alla sostituzione secondo le modalità previste dal presente Statuto dopo aver proceduto alla nomina del primo dei non eletti, come previsto al successivo Art. 46.
Art. 43 Sostituzione del Vicepresidente
In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vicepresidente, il Presidente nomina pro tempore un membro del Consiglio Direttivo in carica.
In caso di vacanza per qualunque motivo della carica di Vicepresidente, il Consiglio Direttivo procede alla sostituzione secondo le modalità previste dal presente Statuto dopo aver proceduto alla nomina del primo dei non eletti, come previsto al successivo Art. 46.
Art. 44 Sostituzione del Tesoriere
In caso di assenza o impedimento temporanei del Tesoriere, il Presidente nomina pro tempore un membro del Consiglio Direttivo in carica.
In caso di vacanza per qualunque motivo della carica di Tesoriere, il Consiglio Direttivo procede alla sostituzione secondo le modalità previste dal presente Statuto dopo aver proceduto alla nomina del primo dei non eletti, come previsto al successivo Art. 46.
Art. 45 Sostituzione del Segretario
In caso di assenza o impedimento temporanei del Segretario, il Presidente nomina pro tempore un membro del Consiglio Direttivo in carica.
In caso di vacanza per qualunque motivo della carica di Segretario, il Comitato Direttivo procede alla sostituzione secondo le modalità previste dal presente Statuto dopo aver proceduto alla nomina del primo dei non eletti, come previsto al successivo Art. 46.
Art. 46 Sostituzione di un membro del Comitato Direttivo
In caso di vacanza permanente per qualunque motivo di un posto di Membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo stesso procede alla nomina del primo dei non eletti alle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, nel rispetto di quanto enunciato all'Art. 29, 2° comma.
Titolo X
FINANZE
Art. 47 Quota sociale
Sono tenuti alla corresponsione delle quote di iscrizione annuale i Soci Ordinari, Straordinari e Sostenitori.
Non sono tenuti alla corresponsione i Soci Fondatori e Onorari.
L’ammontare della quota annuale di iscrizione alla SIB è fissato annualmente nel corso dell’Assemblea ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Tutti i Soci sono tenuti ad effettuare il versamento della quota sociale entro l’anno al quale la quota stessa si riferisce. Al momento dello svolgimento della Assemblea Ordinaria o di una Assemblea Straordinaria mantengono la qualifica di Soci attivi solo coloro che siano in regola con i versamenti dell’anno durante il quale l’Assemblea stessa si svolge.
Le modalità di versamento della quota vengono stabilite dal Consiglio Direttivo.
La quota sociale non è trasmissibile e dà diritto:
- al ricevimento gratuito degli Atti relativi al Congresso annuale;
- al ricevimento gratuito degli Atti relativi a giornate buiatriche, corsi, seminari e qualunque altra iniziativa organizzata o patrocinata dalla SIB per i quali siano previsti gli Atti stessi;
- ad accedere ai locali di qualunque iniziativa scientifica o culturale organizzata direttamente dalla Società salvo che non sussistano particolari condizioni, obblighi o vincoli.
Art. 48 Fondi
I fondi della SIB sono costituiti dalle quote annuali di iscrizione versate dai Soci.
Fanno parte integrante del patrimonio della SIB i contributi che venissero eventualmente assegnati alla Società dagli
Ordini, da Enti Pubblici e Privati, da eventuali donazioni o liberalità.
L’accettazione di tali contributi è subordinato a deliberazione del Consiglio Direttivo che ne informa l’Assemblea.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione.
Art. 49 Remunerazione delle cariche sociali, spese di viaggio, di rappresentanza, diarie
Qualunque carica in seno alla SIB è a titolo gratuito. Altre spese eventualmente sostenute vengono rimborsate secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
Art. 50 Deposito dei fondi
Il luogo dove devono essere depositati i fondi della SIB e le modalità di amministrazione sono demandati al Tesoriere che deve redigere annualmente bilanci di previsione e consuntivo da sottoporre all’Assemblea annuale dei Soci.
Art. 51 Progetti speciali
Le somme eventualmente raccolte o assegnate per progetti speciali non fanno parte del fondo della SIB e devono essere contabilizzate a parte dal Tesoriere e rendicontate nel corso dell’Assemblea annuale.
Titolo XI
MODIFICHE ALLO STATUTO
Art. 52 Proponibilità
Proposte di modifiche allo Statuto della SIB devono essere presentate per iscritto al Presidente a firma di almeno 10 Soci o dalla maggioranza del Comitato Direttivo.
Le proposte di modifica allo Statuto devono comunque essere formalizzate almeno due mesi prima dell’Assemblea per poter essere inserite nel relativo ordine del giorno inviato ai Soci trenta giorni prima della data fissata.
Art. 53 Approvazione
Il Presidente sottopone la proposta di modifica dello Statuto alla Assemblea che delibera con maggioranza di due terzi dei Soci presenti o validamente rappresentati.
Le modifiche eventualmente approvate divengono immediatamente esecutive salvo diversa decisione dell’Assemblea. In ogni caso le modifiche dello statuto verranno rese note durante l’assemblea ordinaria.
Titolo XII
SCIOGLIMENTO DELLA SIB
Art. 54 Condizioni
La SIB può deliberare il proprio scioglimento nel corso di una assemblea straordinaria convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci.
La delibera di scioglimento è validamente adottata con la maggioranza di cinque sesti dei voti dei Soci attivi presenti o rappresentati per delega.
Art. 55 Scioglimento obbligatorio
La SIB deve sciogliersi se il numero dei Soci attivi si riduce a meno di venticinque.
Art. 56 Devoluzione dei fondi
In caso di scioglimento della SIB, i fondi eventualmente esistenti saranno devoluti all’ONAOSI o, in caso di impossibilità, ad altra Società italiana che contempli nel proprio statuto il perseguimento di finalità affini a quante previste dallo Statuto della SIB.
TITOLO XIII
ATTIVITA’ SCIENTIFICHE E CULTURALI
Art. 57 Congresso annuale
Salvo diversa indicazione della Assemblea, viene annualmente svolto il Congresso della SIB.
Sede e periodo di svolgimento del Congresso vengono deliberati dalla Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo e dell’Ordine Provinciale o del Comitato Organizzatore che se ne assume l’onere organizzativo. Nell'ambito del
Comitato Organizzatore del Congresso deve essere presente un membro del Consiglio Direttivo della SIB dallo stesso all'uopo incaricato.
Le attività del Congresso vengono realizzate seguendo le indicazioni del Consiglio Direttivo della SIB.
Art. 58 Atti del Congresso Annuale
Gli atti del Congresso sono a carico della SIB e vengono distribuiti a tutti i Soci attivi e ai Soci Fondatori.
Il versamento della quota da parte di un nuovo Socio per anni precedenti a quello buiatrico di iscrizione alla SIB dà diritto
ai corrispondenti Atti dei Convegni annuali solo se disponibili presso la Segreteria della SIB.
Le giacenze di volumi degli atti relativi ad anni buiatrici precedenti gli ultimi due, compreso quello in corso, possono essere smaltite dal Segretario della SIB secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, privilegiando prioritariamente azioni di promozione della Società presso Veterinari neolaureati e non iscritti. Gli atti sono pubblicati anche sul sito della SIB.
Art. 59 Giornate, seminari, tavole rotonde e incontri buiatrici
Tutti i Soci SIB hanno diritto di partecipare a giornate o incontri buiatrici organizzati direttamente dalla Società, salvo i limiti imposti dalle strutture o da motivi di sicurezza o di ordine pubblico.
L’accesso ai locali nei quali tali manifestazioni si svolgono è limitato ai Soci SIB.
Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta se e a quali condizioni possono partecipare alle iniziative organizzate dalla Società i non soci SIB.
Art. 60 Diffusione delle informazioni
È compito e cura del Consiglio Direttivo promuovere l’informazione ai Soci su ogni fatto od evento connesso alla vita della Società, utilizzando gli strumenti ritenuti più idonei compatibili con la tempestività e la economicità.
Il Consiglio Direttivo privilegia e promuove il dibattito e lo scambio delle informazioni e delle opinioni tra i Soci utilizzando il Bollettino Buiatrico o qualunque altro strumento ritenuto più idoneo al raggiungimento degli scopi prefissati dall’Assemblea.
Art. 61 Informazioni scientifiche
È compito e cura del Consiglio Direttivo, attraverso gli strumenti ritenuti più idonei, di attivare un sistema di aggiornamento scientifico e professionale dei Soci promuovendo la distribuzione di articoli, pubblicazioni scientifiche e articoli di aggiornamento culturale secondo gli interessi professionali e culturali di ciascuno di essi.
A tale scopo il Consiglio direttivo si avvale di un Comitato scientifico.
Il Comitato Scientifico è preposto anche alla verifica ed al controllo delle attività svolte dall’Associazione e della qualità della produzione tecnico-scientifica prodotta in occasione degli eventi o dei pareri espressi tenuto conto anche degli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
Il Comitato scientifico è formato dal Presidente che funge da coordinatore, gli altri componenti sono scelti fra i soci. I componenti del Comitato Scientifico durano in carica per il mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati.
Il Comitato Scientifico cura anche la concessione del Patrocinio Scientifico.
Il Comitato Scientifico in accordo con il Consiglio Direttivo cura anche la pubblicazione e l'aggiornamento dell'attività scientifica sul sito web della Società.
Titolo XIV
SOSTITUZIONI, CUMULO, INCOMPATIBILITA’
Art. 62 Sostituzioni
La sostituzione delle cariche sociali avviene secondo quanto previsto dal presente Statuto.
Per quanto non espressamente contemplato dallo Statuto, la decisione è demandata al Consiglio Direttivo.
Art. 63 Cumulo
Non è ammesso il cumulo delle cariche.
In caso di vacanza a qualunque titolo delle cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario o Tesoriere, il Consiglio Direttivo provvede prontamente alla sostituzione assegnando la carica ad un membro del Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dal presente Statuto.
Art. 64 Incompatibilità
Per quanto non previsto in tema di incompatibilità nel presente Statuto, decide il Consiglio Direttivo fatta salva la ratifica da parte dell’Assemblea dei Soci.